mercoledì 27 ottobre 2010

LE ATTIVITA' SVOLTE DALLO STUDIO TECNICO

LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DALLO STUDIO TECNICO SONO LE SEGUENTI :

- PRATICHE CATASTALI RIGUARDANTI SIA IL CATASTO TERRENI CHE IL CATASTO FABBRICATI (TIPI MAPPALI, TIPI DI FRAZIONAMENTO, CONFERMA TOPOGRAFICA, DOCFA NUOVE COSTRUZIONI E VARIAZIONI)
- VISURE CATASTALI
- RICONFINAMENTI E RETTIFICA DI CONFINI
- PRATICHE DI SANATORIA (ART.36 D.P.R. 380/2001 EX ART. 13 L.N. 46/85)
- PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
- RICHIESTE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
- D.I.A. (DENUNCIA INIZIO ATTIVITA')
- CONTABILITA' DEI LAVORI
- PRATICHE DI SUCCESSIONE E RELATIVA DOMANDA DI VOLTURA
- DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI ARCHITETTONICI
POTETE FARE LE VOSTRE RICHIESTE ON LINE, SCRIVENDOMI ALL'INDIRIZZO E-MAIL geom.g.cagnina@gmail.com OPPURE CHIAMANDO IL NUMERO 3409701296
LO STUDIO TECNICO ASSICURA UNA CONSULENZA CARATTERIZZATA DA GRANDE DISPONIBILITA' E PROFESSIONALITA' UNITE A BASSI COSTI.

martedì 17 marzo 2009

MANCATO PASSAGGIO AL CATASTO URBANO DI FABBRICATI EX RURALI

Qualora i soggetti interessati non presentino le dichiarazioni al catasto edilizio urbano entro le scadenze sopra riportate, gli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'accatastamento attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e alla notifica dei relativi esiti .
Anche se in termini pratici le comunicazioni da parte dell'agenzia del territorio, ai proprietari dei fabbricati ex rurali continuano ad arrivare, quindi in effetti i proprietari di fabbricati ex rurali sono ancora in tempo per rivolgersi ad un tecnico di fiducia per avviare le pratiche.

sabato 7 marzo 2009

FABBRICATI EX RURALI

L’Agenzia del Territorio con la circolare n. 7, prot. 48015 del 15 giugno scorso recante “Accertamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità e di quelli mai dichiarati in catasto.”. chiarisce le modalità di accertamento in catasto dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali o di quelli completamente non dichiarati.
La circolare viene emanata in riferimento al comma 36 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificato dall’articolo 1, COMMA 339 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Ricordo che il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.139 stabilisce che al fine di poter riconoscere come rurale un fabbricato è necessario che sussistano congiuntamente i requisiti sottoindicati:
• il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno agricolo o detenuto dall'affittuario o dal conduttore del terreno stesso, ovvero da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta autonomamente in agricoltura;
• l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per usi agricoli, dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un titolo idoneo, od utilizzato da dipendenti di attività agricole a tempo indeterminato od assunti a tempo determinato per un periodo non inferiore a cento giornate, ovvero senza limiti di tempo in caso di attività di alpeggio in zone di montagna;
• il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq e deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario. La superficie da considerare a tale scopo è ridotta a mq 3.000 se il terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture specializzate in serra o per la funghicoltura;
• il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura. Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972;
• il fabbricato non deve essere, comunque, riconducibile alle categorie catastali A/1 od A/8, cioè non deve essere definito abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 Agosto 1969.

Di conseguenza tutti i fabbricati che hanno perso e\o non posseggono i sopraindicati requisiti di ruralità, devono essere censiti al CATASTO URBANO.
Quindi tutti i proprietari di fabbricati ex rurali devono rivolgersi ad un tecnico abilitato (geometra) che avvierà tutte le procedure necessarie per il passaggio dei fabbricati ex rurali al catasto urbano.